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Sussistenza del principio della doppia incriminazione per la richiesta di estradizione

richiesta di estradizione

Per i casi di estradizione, la prima valutazione da effettuare è quella relativa alla classificazione

Da un punto di vista codistico, del tipo di reato riscontrato nel diritto straniero per valutare l’esistenza del sussistenza del principio della doppia punibilità, un elemento inaccessibile per l’applicazione della disciplina dell’estradizione sulla base di possibili accordi Diritto bilaterale e internazionale.

Tuttavia, qualsiasi legittimità della richiesta di estradizione deve essere discussa dinanzi alla Corte d’appello competente (e possibilmente dinanzi alla Corte di cassazione) per evitare l’applicazione di una pena detentiva sulla base di un reato che, nella prima fase, non trova alcun tipo di conferma (o ricerca di una conferma esclusivamente parziale) nell’ordinamento italiano e, quindi, per una chiara violazione e inesistenza del principio della doppia punibilità (tra lo Stato richiedente e lo Stato a cui viene presentata la richiesta di estradizione) .

Nel caso di una procedura di estradizione richiesta dagli Stati asiatici di Singapore e Hong Kong, va notato che, ad oggi, non esiste un accordo bilaterale tra Italia e Singapore poiché, con una nota del 29 dicembre, 1999, il governo di Singapore annunciò che “Non è considerato vincolato dalle restrizioni derivate dai trattati stipulati dalla Gran Bretagna con l’Italia in assenza di scambio di note dopo il 9 agosto 1965, che stabilisce l’intenzione di entrambe le parti di essere vincolate con detto trattato »(Accordo tra Italia e Gran Bretagna per la reciproca estradizione dei malfattori (Roma, 1873).

Si precisa al punto che, ai sensi dell’art. 13 del codice penale, le regole di estradizione sono regolate dalla legge penale italiana, dalle convenzioni internazionali e dalle dogane.

Verificato il mancato riconoscimento della convenzione bilaterale da parte di Singapore, le relazioni reciproche tra gli Stati saranno certamente regolate da usi internazionali, con un’enorme possibilità da parte della Court of Appeal di effettuare una valutazione più attenta (e meno limitata dal automatismi di accordi bilaterali) delle tracce per continuare o scendere con la richiesta di estradizione che Singapore può inviarti.

D’altra parte, per quanto riguarda le relazioni di estradizione tra Hong Kong e Singapore, sono regolate sulla base del trattato di estradizione Hong Kong, Cina-Singapore che, oltre a prevedere il principio della doppia criminalità e specificare reati per i quali la concessione di estradizione, espressamente stabilita, nell’art. 2 comma 3, tale estradizione sarà concessa solo in caso di condanna con una pena detentiva superiore a 4 mesi.

Dovranno essere fatte nuove valutazioni riguardo alle relazioni bilaterali che esistono finora tra l’Italia e Hong Kong, soprattutto perché sono regolate da un accordo bilaterale tra il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese e il governo della Repubblica italiana sul trasferimento di persone condannate.

In tal caso, ai sensi dell’art. 4, i requisiti per l’estradizione possono essere:

  • La Sussistenza del principio di punibilità raddoppiare la condotta in entrambi gli stati;
  • Una pena a pena di privazione della libertà personale per almeno un anno da adempiere al momento della richiesta;
  • Consenso all’estradizione da parte di entrambi gli Stati;
  • Il consenso al trasferimento da parte della persona condannata o, in caso di inabilità, il consenso espresso da una persona autorizzata ad agire per conto e per conto della persona condannata.

In questo caso, la richiesta formale di estradizione e tutta la documentazione giustificativa saranno inviate in Italia attraverso il canale diplomatico dopo che la Direzione Generale degli Affari Legali del Ministero della Nazione ha verificato la conformità a tutti i requisiti formali richiesti da il trattato applicabile con l’Italia.

L’estradizione non è concessa esclusivamente sulla base delle disposizioni del trattato bilaterale e del diritto internazionale, se il reato per il quale è richiesta l’estradizione è considerato un reato politico.

Se lo Stato richiesto ha serie ragioni per ritenere che la richiesta, basata su un crimine comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o punire una persona per motivi di religione, razza, nazionalità o opinione politica.

Se, in conformità con la legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, viene prescritta la procedura o la sanzione.

A questo punto, le ipotesi sulle quali si applicherebbe il regime di estradizione, se richieste da uno dei suoi Stati, dimostrano che la procedura di estradizione in Italia seguirebbe la procedura giurisdizionale prevista dagli articoli 697-719 cpp

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