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Indagini difensive penali, bancarie e soggettive: come raccogliere informazioni sensibili utili in giudizio

Si sente spesso parlare di indagini difensive, penali, bancarie e soggettive ma di queste, in verità, si sa molto poco. In tema di indagini viene subito alla mente l’attività condotta da forze dell’ordine e questure, ma, in realtà, le indagini difensive vanno ben oltre l’interesse pubblico.

Gli avvocati di ILA sono esperti in indagini difensive penali, bancarie e soggettive, specializzati nella raccolta delle informazioni sensibili utili in giudizio.

Il processo civile e penale, sia in fase istruttoria che esecutiva, può infatti richiedere, nell’interesse soggettivo di uno o più individui, un’attività informativa e di intelligence che presuppone la necessità di raccogliere alcune informazioni sensibili su soggetti terzi i quali, al contrario, fanno di tutto per tenerle riservate o segrete.

Al fine di fornire una più ampia tutela al proprio assistito l’avvocato, sin dal momento del conferimento dell’incarico professionale, ha facoltà di svolgere investigazioni al fine di ricercare ed individuare ogni possibile elemento a favore del proprio assistito. Tale attività viene svolta regolarmente, ed in maniera eccellente, da tutti i legali e professionisti che collaborano con il team dello studio legale International Lawyers Associates.

Indagini difensive: ecco i casi in cui si rendono indifferibili

Ebbene, quest’attività di acquisizione delle informazioni secretate sottesa allo svolgimento delle indagini difensive, penali, bancarie e soggettive può rivelarsi fondamentale ed imprescindibile nel caso in cui si intendano adire le vie giudiziarie.

Pensiamo al caso in cui si renda necessario esibire una prova, dimostrare una circostanza, smascherare un piano nocivo. Può inoltre accadere che sia necessario dimostrare le proprie ragioni o anche conoscere l’effettivo stato patrimoniale di una persona o di un’impresa al fine – solo per fare un esempio – di esperire una causa di esecuzione forzata o di recupero credito.

Molti studi legali si trovano nelle condizioni di affidare a terzi indagini difensive penali, bancarie e soggettive e, molto spesso, lo fanno rivolgendosi ad agenzie investigative private più o meno serie.

Forse non sono a conoscenza dell’attività condotta dallo studio legale International Lawyers Associates che opera con criteri di correttezza, precisione e legalità che non hanno eguali altrove.

Il team di questo studio gestisce, infatti, in prima persona le indagini conoscitive sviluppate grazie al suo dipartimento investigativo completamente interno.

Quest’ultimo è costituito da validi professionisti che vantano decennale esperienza nelle maggiori compagnie mondiali del settore investigativo. Nessuna indagine rimane esclusa dall’attività condotta da questi professionisti che si occupano anche di investigazione finalizzata al rintraccio di persone, patrimoni con un’estensione mondiale, visto che essi operano non solo a livello nazionale e internazionale, bensì su tutto il globo.

Come rispondere alle esigenze di tempestività processuali e riservatezza in materia di indagini difensive

Visto che i tempi di esecuzione delle indagini difensive, penali, bancarie e soggettive sono inevitabilmente ridotti, proprio in accordo con le esigenze processuali e/o dell’assistito, ben si comprende come si renda indifferibile provvedere ad eseguire le dovute indagini difensive per tempo.

In questo caso, dunque, è doveroso operare con estrema tempestività, oltre che, naturalmente, con correttezza, precisione e garbo.

Nell’esecuzione delle indagini difensive si deve tener conto degli aspetti squisitamente tecnici da analizzare di volta in volta, sempre mantenendo fede ai criteri di correttezza, riservatezza e buon senso richiesti, in particolare, proprio nel settore dell’intelligence. Il fatto che l’avvocato possa effettuare indagini difensive, per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, lo prevede espressamente l’art. 327 bis c.p.p., introdotto dall’art. 7 della Legge n. 397/2000.

Il modo in cui il difensore è tenuto ad eseguire tali indagini, invece, è regolato dagli articoli da 391 bis a 391 decies c.p.p., costituenti il titolo VI bis del Libro V del Codice di Procedura. Il “modus operandi” dell’avvocato, in questo specifico contesto, è anche oggetto delle “Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive” approvate dall’Unione delle Camere Penali Italiane nel 2007 e degli artt. 14 e 52 del Codice Deontologico Forense.

Le indagini di cui, come si è specificato, si occupano gli artt. 391 bis e 391 ter c.p.p si sostanziano in tre distinte modalità: a) il “colloquio” che deve essere informale cioè non documentato; b) le “dichiarazioni” che devono essere scritte e sottoscritte dal testimone da accompagnarsi ad un verbale di ricezione dello scritto, redatto dal difensore; c) le “informazioni” che il difensore assume a mezzo di apposito verbale sottoscritto da lui e dal testimone.

Il colloquio non documentato con le persone in grado di riferire notizie utili può limitarsi ad acquisire notizie utili a fini investigativi; tale approccio informale è consentito anche agli investigatori ed ai consulenti tecnici.

La dichiarazione scritta può essere richiesta ai potenziali testimoni, ed in tal caso la dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante ed autenticata dal difensore o dal sostituto. Sul tema, la Suprema Corte ha più volte ribadito che : “In tema di indagini difensive, sono inutilizzabili le dichiarazioni scritte raccolte dal difensore, ai sensi dell’art. 391 bis, comma secondo cod.proc.pen., senza la verbalizzazione analitica degli avvertimenti elencati al comma terzo del predetto articolo, che il medesimo è tenuto a rivolgere al dichiarante. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni verbalizzate con un mero richiamo sommario agli avvisi ex art. 391 bis cod. proc. pen.)” (Cassazione penale, sentenza n. 51073/2016).

I potenziali testimoni, inoltre, possono rendere, al difensore o al suo sostituto, le c.d. informazioni documentate ( nel relativo verbale dovranno esserci gli avvertimenti di cui al comma 3).

Come è ben noto, al fine di non condizionare il dichiarante, all’assunzione di tali dichiarazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e, dopo l’esercizio dell’azione penale le altre parti private.

In generale, per quanto concerne l’ascolto della persona offesa del reato sono previste regole particolari, cui provvede sia il CNF sia l’Unione della Camere Penali Italiane. Entrambi questi organi hanno stabilito che: “Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta l’esistenza. Se non risulta assistita, nell’invito è indicata l’opportunità che comunque un legale sia consultato e intervenga all’atto”, e ancora: “Se la persona offesa è assistita da un difensore, a costui è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Se non risulta assistita da un difensore, nell’invito è indicata l’opportunità che comunque un difensore sia consultato e intervenga all’atto”.

Questi organi prevedono anche cautele particolari in caso di audizione di un soggetto minore. In merito: “Nel caso di persona minore, l’invito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di intervenire all’atto” e ancora: “In caso di persona minore infraquattordicenne, ferme restando le disposizioni precedenti, per l’assunzione di informazioni o la richiesta di rendere dichiarazioni, il difensore potrà avvalersi della presenza di un esperto all’uopo nominato quale consulente della difesa”.

È inoltre possibile interrogare il coindagato o coimputato, salvo l’avviso al difensore (se il difensore non c’è non si può procedere ed è necessaria la nomina d’ufficio). Anche Il detenuto può essere sentito previa autorizzazione del Giudice, ma non è prevista la presenza del difensore.

In conclusione, è bene precisare come, tra le varie attività che il difensore può compiere nell’ambito delle indagini difensive vi rientrano senza dubbio quelle previste e disciplinate dagli art Art. 391 quater e 391 sexies c.p.p. Nello specifico, l’avvocato può chiedere di prendere visione dei documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese. In caso di rifiuto da parte della P.A., il difensore può rivolgersi al pubblico ministero, chiedendo il sequestro dei documenti. Se anche il pubblico ministero ritiene di non disporre il sequestro, la richiesta andrà trasmessa al giudice per le indagini preliminari affinché si pronunci sul punto. Secondo quanto previsto dall’art 391 sexies c.p.p , poi, il difensore può effettuare l’accesso a luoghi pubblici o privati, al fine di prenderne visione o effettuare accertamenti di vario tipo.

Come si svolgono le indagini difensive

Ogni singola operazione correlata al corretto svolgimento delle indagini difensive, penali, bancarie e soggettive si svolge previa dialogo e interfaccia con l’assistito.

E’ proprio tenendo conto delle esigenze che emergono all’esito di questo colloquio che vengono definite le modalità operative di azione concreta volta all’ottenimento della informazione chiave necessaria.

Per eseguire delle indagini difensive, penali, bancarie e soggettive a regola d’arte, puntuali ed efficaci, lo studio legale associato International Lawyers Associates opera offrendo i seguenti servizi.

In materia di indagini soggettive, penali e difensive

• indagini personali; 
rintraccio di persone scomparse;
• indagini conoscitive sulla persona ad ampio spettro;
verifiche dei sistemi di comunicazione satellitare, GPS ed informatica.

In materia di indagini bancarie

  • indagini bancarie world wide;
  • ricerca posizione su istituti bancari nazionali e geo localizzazione delle posizioni;
  • servizi per la gestione del credito;
  • ricerca sulle banche dati cattivi pagatori nazionali ed estere;
  • rintraccio dei debitori;
  • accertamenti iscrizioni su conservatorie a livello locale e nazionale;
  • analisi approfondite sulle aziende italiane;
  • ricerca patrimoni ed eredi;
  • ricerca patrimoni ed eredi;
  • recupero del credito a livello mondiale;
  • consulenza personalizzata su come tutelare o recuperare il credito.

Le indagini difensive possono davvero stravolgere l’esito di una causa.

All’interno dello staff di legali di ILA abbiamo professionisti specializzati, avvocati esperti in indagini difensive, soggettive e bancarie.

Siamo pienamente consapevoli di quanto tali indagini possano stravolgere l’esito di una causa. Possono decretarne la vittoria o il fallimento.
Ecco perché è di vitale importanza affidarsi a personale esperto, legittimato ad operare nel settore ed in grado di farlo con onestà, competenza, professionalità e tempestività.

In conclusione, è assolutamente fondamentale sottolineare il principio cardine del nostro ordinamento secondo il quale il difensore non può mai ed in nessun caso “filtrare” e modificare quanto rilevato durante le indagini difensive svolte al fine di assumere elementi a favore del cliente.

Questo dovere deontologico, tuttavia, diversamente da quanto accade per il Pubblico ministero che deve includere nel suo fascicolo ogni documentazione degli atti di indagine effettuati, deve essere conciliato con la facoltà concessa all’avvocato di scegliere se utilizzare o meno quanto reperito in sede di indagini; egli potrà decidere se produrre al Giudice le prove raccolte o potrà scegliere di non farlo se riterrà tali prove non utili alla linea difensiva scelta.

In questo modo, il dovere di fedeltà si concilia con il compito istituzionale ed il dovere deontologico del difensore di raccogliere e reperire elementi a difesa del proprio assistito.

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