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Colpa medica e vittime del reato: quanto conta la scelta di un buon avvocato

Negli ultimi anni è sensibilmente cresciuto il numero dei procedimenti aventi ad oggetto casi di colpa medica. Durante lo svolgimento della sua attività, infatti, può accadere che il medico incorra in responsabilità penali, civili o disciplinari.

Ciò può aver luogo per le cause più svariate che vanno dalla diretta inosservanza di obblighi imposti dalla legge o dai regolamenti – che disciplinano l’esercizio della sua professione – alla violazione di doveri professionali che possono andare, in questo secondo caso, ad integrare gli estremi di un reato penale.

Il settore della responsabilità medica è probabilmente uno fra quelli in cui lo Studio legale International Lawyers Associates ha raggiunto il più elevato livello di specializzazione, consentendo così, sia alle vittime che ai loro familiari di ottenere il giusto ristoro di ogni danno patito a causa di errori medici.

Negli anni, infatti, questo tema ha tristemente raggiunto un’indubbia rilevanza e risonanza mediatica, tuttavia, gli Avvocati esperti in colpa medica dello Studio International Lawyers Associates, senza incoraggiare alcun tipo di spettacolarizzazione, hanno raggiunto significativi risultati tanto in sede giudiziale quanto in sede stragiudiziale.

Malasanità colpa medica: casi e condotte in cui si concretizza

La responsabilità del medico, connessa allo svolgimento della propria prestazione professionale, viene fatta rientrare nel più ampio alveo della “colpa medica” e si concretizza in errori ed omissioni che vanno a ledere, con minore o maggiore gravità a seconda dei casi, la salute del paziente fino a poter, negli episodi più gravi, arrivare a cagionare la morte.

Si tratta quindi di una forma di responsabilità di natura colposa o dolosa, commissiva o omissiva. Nella responsabilità dolosa le trasgressioni sono, se collegate all’esercizio della professione sanitaria stessa, intenzionali e coscienti, quindi per esse la disciplina dovrebbe prevedere un inasprimento delle pene rispetto ai casi di colpa.

Ma, a tale proposito, vediamo meglio cosa prevede l’attuale disciplina in materia di colpa medica e le principali modifiche intervenute negli anni in relazione alla materia.

Modifiche alla disciplina che regola la colpa medica

Negli ultimi anni la disciplina di legge che regola la colpa medica e la responsabilità penale del medico è stata sottoposta a due importanti interventi di modifica: la nota legge Balduzzi n. 189/2012 e la legge Gelli n. 24/2017 hanno innovato completamente il concetto stesso di rilevanza penale nel comportamento dei sanitari.

La legge Balduzzi ha rappresentato un importante intervento in materia di responsabilità penale del sanitario: in base ad essa il medico rispettoso della buona pratica professionale e delle indicazioni della comunità scientifica non è da intendersi responsabile penalmente per colpe lievi.

Prima della riforma Balduzzi, in buona sostanza, il medico appariva molto più spesso responsabile di malattia a carico dei propri pazienti ed eventuale decesso degli stessi.

L’emanazione della legge Gelli numero 24/2017, poi, ha apportato sostanziali modifiche al codice penale, abrogando, tra l’altro, il primo comma dell’articolo 3 della legge Balduzzi. In particolare è stato inserito all’interno del nostro ordinamento l’art. 590-sexies rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, che individua i casi in cui siano da addebitare al medico eventuali responsabilità colpose per morte o lesioni personali del paziente, specificando che “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto“.

Tale disposizione esclude la punibilità dell’esercente la professione sanitaria nel caso in cui l’evento si sia verificato a causa di imperizia. La responsabilità del medico, invece, non sarà esclusa qualora l’evento si sia verificato a causa di negligenza o imprudenza.

In linea generale, questa norma intende esimere da responsabilità dell’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento di operazioni mediche, abbia agito con imperizia, avendo però rispettato “le raccomandazioni previste dalle linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali”, a patto che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino “adeguate alle specificità del caso concreto”.

Questa formulazione, tuttavia, si è sin da subito dimostrata poco chiara e ha dato vita a numerosi contrasti. Per questa ragione, la Suprema Corte, nel 2018, con la famosa sentenza “Mariotti” ha ritenuto di cristallizzare alcuni punti concernenti la “nuova colpa medica”.

In proposito, dunque, la giurisprudenza ha affermato che l’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:

– se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza;

– se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia, quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buona pratiche clinico-assistenziali;

– se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia nella individuazione o nella scelta delle linee-guida o pratiche non adeguate alla specificità del caso concreto;

– se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buona pratiche adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico.

Infine, un altro noto problema interpretativo che è sorto nel tempo è stato quello riguardante la successione delle leggi penali nel tempo, con riguardo in particolare alla previgente disciplina normativa data c.d. “Decreto Balduzzi”. Più nello specifico, ci si è domandati se, ai fini dell’applicazione dell’art 2, c.p., sia da considerarsi come legge più favorevole quella che ha inserito l’art. 590-sexies nel nostro ordinamento, oppure l’art. 3 del “Decreto Balduzzi”.

Anche su questo punto, per fare chiarezza, è intervenuta la giurisprudenza specificando che: “che il secondo comma dell’art. 590-sexies è norma più favorevole, poiché prevede una causa di non punibilità del medico che opera nel solo caso di imperizia e indipendentemente dal grado della colpa”.

Logicamente, poi, per quanto concerne l’emergenza sanitaria attualmente in atto mancano raccomandazioni e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica concernenti le specifiche caratteristiche del Covid 19.

Alla luce di ciò, è ragionevole interrogarsi su quale sia la condotta concretamente esigibile dal medico in un contesto caratterizzato dalla novità della patologia nonché dalla carenza di studi scientifici in materia.

La specificità del caso Covid 19 dovrà pertanto essere puntualmente tipizzata dal legislatore, ed il riferimento all imperizia avrà bisogno dell’indicazione di tutte le ipotesi e circostanze che possono verificarsi nel contesto della diagnosi della pandemia.

Attualmente, dunque, poiché mancano i parametri clinico-assistenziali codificati a far riferimento all’emergenza sanitaria, e risulta difficile poter identificare l’errore nella condotta dei sanitari, in caso di contenzioso, appare fondamentale rivolgersi a legali specializzati e aggiornati sulle più recenti novità in materia.

La responsabilità medica si inserisce in un contesto estremamente delicato: il rapporto tra l’operatore sanitario ed il paziente. In questo ambito scegliere la difesa giusta può fare la differenza!

Vittime del reato per colpa medica: ecco come tutelarsi al meglio

Lo scenario normativo in tema di responsabilità/colpa medica, come si vede, è drasticamente mutato.

Quello che occorre ora, per ottenere una buona tutela in presenza di reati ascrivibili a colpa medica, è rivolgersi a legale esperti, in gamba, qualificati e nel pieno possesso della conoscenza di queste nuove leggi. In questa direzione lo Studio legale International Lawyers Associates rappresenta un eccellente punto di riferimento, possibile grazie ad un team di avvocati specializzati in colpa medica e in casi di vittime del reato di malasanità.

Il team di questo noto studio legale associato si dedica proprio alla difesa processuale delle parti offese da tali reati. Lo studio offre:

• piena assistenza nel processo penale;
• patrocinio in sede civile;
• vasta esperienza protesa alla più celere soddisfazione economica del cliente;
• completa assistenza giudiziale ed extragiudiziale per il risarcimento dei danni causati da colpa medica.

Lo studio, ai fini di un equo risarcimento del danno biologico ed esistenziale, pone in essere una serie di attività mirate a dimostrare la responsabilità del sanitario, generico e specialistico, facente parte del SSN e/o del settore privato.

A tal fine i membri del team International Lawyers Associates mettono a disposizione dell’assistito, con il supporto della vasta esperienza acquisita da medici legali convenzionati con lo studio legale, una perizia medico-legale in grado di dimostrare il nesso di causalità tra l’intervento del medico e le lesioni provocate.

Colpa medica e vittime del reato celano oggi più che mai un urgente ed impellente bisogno di personale legale capace ed esperto, competente e super aggiornato in materia di colpa medica … affinché i danni e le lesioni che un paziente venga a subire da parte di personale sanitario non siano più accettati in maniera silente ma resi manifesti e giustiziati una volta per tutte.

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