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Riciclaggio e autoriciclaggio: significato e pene

Il nostro studio internazionale di diritto penale, ILA, è specializzato nella difesa di soggetti interessati da accuse di riciclaggio o autoriciclaggio di denaro, beni ed altro.

Nel seguente approfondimento parleremo del riciclaggio di denaro sporco, dell’auto riciclaggio e di tutto ciò che concerne le relative pene.

La definizione di riciclaggio: cos’è?

E’ accusato del reato di riciclaggio (ai sensi dell’articolo 648 bis del codice penale) chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo e compie operazioni che ostacolano l’identificazione della provenienza delittuosa degli stessi beni.

Applicazione delle pene per riciclaggio

La pena è la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore a cinque anni.

Significato auto-riciclaggio: disciplina in materia

Per il reato di auto-riciclaggio (ai sensi dell’articolo 648 ter 1) si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Applicazione delle pene per auto-riciclaggio

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

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