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Associazione a delinquere: definizione, pena e come difendersi

In tutti i casi in cui si palesi un’accusa per associazione a delinquere, i nostri avvocati sono specializzati nella difesa dei soggetti imputati.

Grazie ad un team valido e di alto profilo, di stampo internazionale e costantemente aggiornato, lo studio legale ILA vanta fra le sue principali skills proprio la difesa per casi di associazione per delinquere.

Definizione di associazione per delinquere

L’accusa di associazione per delinquere (ai sensi dell’articolo 416 del codice penale) si configura allorquando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

Tale fattispecie delittuosa è volta a tutelare l’ordine pubblico e la sua ratio va individuata nella circostanza che l’organizzazione criminosa di per sé crea allarme sociale, indipendentemente dalla conseguente commissione di delitti.

Per questa ragione, dunque, affinché si configuri il reato in esame è sufficiente che vi siano un accordo associativo stabile e un programma di delinquenza volto a commettere una pluralità di fatti criminosi.

Secondo quanto stabilito dal legislatore, poi, ai sensi dell’art. 416 c.p., anche il solo fatto di partecipare all’associazione è idoneo a integrare la fattispecie delittuosa, pur se in questo caso la pena è più lieve rispetto a quella prevista per coloro che promuovono, costituiscono o organizzano il sodalizio.

Per quanto concerne, invece, il numero minimo di concorrenti necessario per la sussistenza di tale reato, non è pacifico se tra questi debbano essere computate anche le persone sfornite di capacità di intendere e volere; sul punto, tuttavia, la dottrina è concorde nel annoverare tra i concorrenti anche i soggetti non imputabili.

Ovviamente, la norma rappresenta una deroga all’art. art 115 c.p il quale prevede la non punibilità del mero accordo per commettere un delitto, qualora esso non venga poi commesso. Tale anticipazione della rilevanza penale, in questa particolare circostanza, è dovuta alla gravità del pericolo in cui viene messo l’ordine pubblico, pertanto, è richiesto un serio accertamento della concreta idoneità dell’associazione.

In relazione all’elemento soggettivo, poi, come è noto, è richiesto il dolo specifico, e dunque la volontà e coscienza di prender parte ad un sodalizio criminoso destinato a commettere una serie indeterminata di reati.

Sul tema, infine, per comprendere al meglio tale fattispecie, oltre a delineare i lineamenti principali, giova specificare due importanti distinzioni che la riguardano: la prima tra l’associazione a delinquere e l’ipotesi di concorso di persone nel reato continuato, e la seconda tra l’art 416 e 416 bis c.p.

Per quanto riguarda la prima questione prospettata, và precisato come il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere rispetto all’ipotesi di concorso di persone nel reato continuato, consiste nel carattere che assume l’accordo criminoso: nel concorso di persone e nel reato continuato avviene in via meramente occasionale, essendo legato in modo diretto alla realizzazione di uno o più reati ben individuati che una volta realizzati esauriscono l’accordo tra i correi facendo venir meno “l’allarme sociale”, l’associazione, invece, è diretta alla realizzazione di un più ampio programma criminoso ed è caratterizzata dalla presenza di elementi che devono necessariamente coesistere ( è necessario che il vincolo associativo abbia natura permanente e che sia destinato a durare oltre la realizzazione dei delitti che siano stati già programmati ).

Il confine, invece, tra l’associazione per delinquere e il reato di cui all’art 416 bis c.p è rappresentato dall’utilizzo del c.d. “metodo mafioso”. L’associazione di stampo mafioso, infatti, nasce come una specificazione e differenziazione rispetto a quella a delinquere e, oltre a prevedere pene molto più gravi, si differenzia sotto tre aspetti:

1) Il metodo mafioso, vale a dire la forza del vincolo associativo e la condizione di omertà delle vittime
2) La finalità prevista, ovvero commettere delitti, acquisire in modo diretto o indiretto il controllo o la gestione di attività economiche, appalti e servizi pubblici, realizzare profitti ingiusti, impedire il libero esercizio del voto alle elezioni
3) L’elemento soggettivo, ovvero il dolo specifico, per cui non basta la volontà di delinquere ma occorre che i colpevoli siano consapevoli e coscienti di contribuire con la loro condotta a rinforzare il potere della mafia.

Certamente in questo ambito la serietà e la competenza della difesa sono fondamentali, e queste, come è noto, sono competenze che lo il nostro team di professionisti è in grado di offrire.

Applicazione delle pene per il reato di associazione per delinquere

I soggetti che promuovono, costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per il solo reato presupposto, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati girano armati per le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Ai fini della configurabilità del reato, come è stato precedentemente illustrato, sono necessarie almeno tre persone, dovendosi dunque parlare di reato a concorso necessario proprio; secondo costante orientamento, peraltro, il numero dei partecipanti va valutato in senso oggettivo. In generale nella norma incriminatrice vengono distinti diversi soggetti: il promotore, ovvero colui che ha stimolato inizialmente l’associazione, il costitutore, colui che determina la nascita del sodalizio, e l’organizzatore, colui che ne regolamenta l’attività.

Per “capi”, invece, secondo un costante orientamento, s’intendono quei soggetti con funzioni gerarchicamente superiori all’interno della struttura associativa e stabilmente nella stessa incorporati. Si differenziano quindi dai promotori, costitutori e organizzatori che possono essere anche estranei all’associazione.

Per tali soggetti sopra richiamati è prevista una pena edittale più alta rispetto a quella prevista per coloro che si limitano a partecipare all’associazione senza ricoprire alcun “ruolo” definito.

La Suprema Corte, in proposito, ha specificato che: “ la condotta di partecipazione ad un’associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire alla associazione che si sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa” (Cass. 26-1-2005, n. 2350). E ancora che “ove il contributo fornito si limiti ad un ausilio episodico nei confronti di un singolo associato, in luogo della partecipazione è configurabile una ipotesi di favoreggiamento personale” (Cass. 7-2-2005, n. 4252).

In questo contesto, tuttavia, qualsiasi sia la contestazione avanzata dall’accusa, lo staff di International Lawyers Associates è in grado di fornire una difesa legale specializzata in associazione a delinquere senza eguali.

In caso di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, traffico di organi, acquisto e alienazione di schiavi

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (tratta di persone), 601-bis (Traffico di organi prelevati da persona vivente) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all’articolo 12, comma 3-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

In proposito, l’art. 4 della l. 11.8.2003, n. 228, recante Misure contro la tratta di persone, ha aggiunto un sesto comma all’art. 416 c.p. per effetto del quale è stata introdotta la figura dell’associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia di tratta di esseri umani e di riduzione in schiavitù.

In questo caso è pacifico che si tratti di un’aggravante speciale ad effetto speciale: ciò implica che tale previsione possa essere sottoposta a giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., con la conseguente possibilità di ritenere prevalente o equivalente altra circostanza attenuante eventualmente contestata.

La legge sopra richiamata, peraltro, ha esteso l’ambito di operatività della fattispecie in esame anche alle ipotesi i di immigrazione clandestina, apportando l’ultima modifica in tale senso con l’art. 2 della legge 11 dicembre 2016, n. 236.

In tutti questi casi si tratta di ipotesi speciali di associazione a delinquere, che si distinguono per il trattamento sanzionatorio molto più aspro, nonché per le condizioni della vittima e la peculiare tipologia dei reati fine.

Quando si tratta di danno al minore

“Se l’associazione è diretta a commettere tali delitti in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Questo comma è stato aggiunto nel 2012 in seguito alla ratifica da parte dell’Italia della Convenzione di Lanzarote per la tutela dei minori contro lo sfruttamento sessuale.

Il nostro paese, con l’inserimento di questa disposizione, ha adempiuto all’obbligo di rendere più efficace la tutela penale dei minori mediante l’inasprimento della risposta sanzionatoria connessa appunto ai fenomeni associativo-criminali finalizzati proprio allo sfruttamento sessuale dei fanciulli; tale fenomeno, infatti, soprattutto se realizzato in forma sistematica rappresenta un’importante entrata per la criminalità organizzata.

Avvocati esperti in difesa per associazione a delinquere

In conclusione, dunque, è bene individuare i precisi termini in cui può dirsi integrato il reato esaminato.

In tale contesto lo staff di International Lawyers Associates è in grado di fornire una valida difesa attraverso l’impiego di un team di professionisti, coordinato dall’Avvocato penalista Alexandro Maria Tirelli, di grandissima esperienza in materia.

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