La confisca dei mezzi di trasporto utilizzati per il traffico illegale di rifiuti e dei loro confidenti intermediari è un’altra questione che lo studio legale internazionale.
La confisca del mezzo di trasporto utilizzato per il traffico illecito di rifiuti e dei suoi confidenti intermedi è un’altra questione che lo studio legale internazionale guidato dall’avvocato penalista Alexandro María Tirelli ha spesso affrontato durante il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, dichiarando recentemente rispetto.
Alla fine del processo abbreviato la corte d’appello di Milano aveva condannato un vettore a una pena detentiva di otto mesi di prigione, una pena che rimane in sospeso se commette lo stesso crimine per aver aiutato altri, che sono stati processati separatamente da traffico illegale di rifiuti e suoi confidenti intermediari.
In questo caso, più di 500 tonnellate di binari ferroviari che sarebbero state scaricate una volta completata la strada, configurando così l’accusa di crimine menzionata nel 3 aprile 2006, n. 152 art. 260.
Le rotaie furono prelevate dal cantiere della ferrovia senza aver subito alcun trattamento e furono trasportate come materia prima secondaria.
Le forme originali di identificazione del rifiuto (FIR) sono state sostituite con documenti falsi attraverso una transazione puramente cartacea (chiamata “cerchio delle bolle”) e gli obblighi di recupero dei rifiuti e la successiva declassificazione nella materia prima secondaria sono stati effettuati secondo È stato richiesto in assenza di trattamento.
Le forme originali di identificazione del rifiuto (FIR) sono state sostituite con documenti falsi attraverso una transazione puramente cartacea (chiamata cerchio di bolle)
La difesa ha presentato ricorso per due motivi.
Primo: il proprietario del veicolo era titolare dell’autorizzazione per il trasporto di rifiuti speciali e, pertanto, l’attività controversa, secondo il difensore, non poteva essere classificata come abusiva, ma rientrerebbe nell’ambito dell’infrazione amministrativa .
In secondo luogo, poiché la condotta in esame nel reato sanzionato ai sensi della legge ambientale non rientra nell’ambito di applicazione della legge sugli standard ambientali, la confisca non può essere basata sulla disposizione generale della legge , poiché non è un mezzo che ha una natura o una funzione illegali.
La terza sezione della Corte di cassazione, tuttavia, ha ritenuto il ricorso inammissibile, confermando la sentenza di ricorso.
Per quanto riguarda il primo motivo, come stabilito dalla legge, il richiedente ha erroneamente focalizzato la sua attenzione sulla condotta illegale del vettore e non sulla complessa attività illegale stabilita nel merito, in cui le operazioni di trasporto costituivano un’unica fase di l’ampia attività di gestione abusiva nella pratica, facendo apparire i rifiuti trattati e declassificati nelle materie prime secondarie.
Ciò che è stato messo in discussione non è solo il fatto di aver effettuato operazioni speciali di trasporto dei rifiuti, ma di aver partecipato a un’attività organizzata per effettuare il traffico illegale di migliaia di tonnellate di prodotti illegali.
La confisca del veicolo – conclude la cassazione – è obbligatoria sia nel caso del trasporto illegale di rifiuti, di rifiuti senza forma o con un modulo con dati incompleti o errati, sia con l’uso di un certificato falso durante il trasporto.
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