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Utilizzabilità delle Videoregistrazioni in Luoghi Pubblici: Sentenza della Cassazione Penale n. 21557 del 30 Maggio 2024

La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV, del 30 maggio 2024, n. 21557, ha affrontato il tema dell’utilizzabilità delle videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria in luoghi pubblici o esposti al pubblico. La decisione rappresenta un punto di riferimento significativo in merito alla disciplina delle prove atipiche e alla loro conformità con il diritto nazionale ed europeo.

Contesto della Sentenza

Il Caso Specifico

La sentenza è stata emessa in risposta alla richiesta di riesame presentata dall’indagato contro l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di cessione di stupefacenti. La misura restrittiva era stata disposta, tra l’altro, sulla base di videoregistrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria nei giardini di un grande condominio, a seguito di autorizzazione del pubblico ministero.

Questioni Giuridiche Sollevate

Tra i motivi di ricorso, l’indagato lamentava la violazione di legge, sostenendo che l’attività di intercettazione ambientale e di videoriprese era stata disposta dal pubblico ministero prima dell’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. Inoltre, veniva eccepito un profilo di illegittimità costituzionale delle disposizioni nazionali (artt. 125 e 189 c.p.p.) per supposta violazione della normativa europea sulla tutela della riservatezza.

Pronuncia della Corte di Cassazione

Legittimità delle Indagini Preliminari

La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo lo svolgimento di indagini prima dell’iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato, sottolineando che tale iscrizione non poteva avvenire prima che emergessero elementi specifici a carico dell’indagato. Le videoregistrazioni, dunque, erano state effettuate quando ancora non vi erano indizi circa il coinvolgimento specifico dell’indagato.

Utilizzabilità delle Videoregistrazioni

La Suprema Corte ha confermato l’utilizzabilità delle videoregistrazioni autorizzate dal pubblico ministero, escludendo che si trattasse di intercettazioni ambientali. In base alla costante giurisprudenza, le videoregistrazioni in luoghi pubblici o esposti al pubblico, eseguite dalla polizia giudiziaria anche d’iniziativa, sono considerate prove atipiche e sono soggette alla disciplina dell’art. 189 c.p.p.

Questioni di Legittimità Costituzionale e Direttiva 2022/58/CE

La Corte ha giudicato irrilevanti le questioni di legittimità costituzionale sollevate, ritenendo che non vi fosse alcun problema di utilizzabilità delle indagini in assenza dell’iscrizione dell’indagato. Inoltre, ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, considerando che la corretta applicazione del diritto comunitario fosse evidente e non suscettibile di ragionevoli dubbi.

Riflessioni Conclusive

Luoghi di Privata Dimora e Diritto alla Riservatezza

La Corte ha distinto tra videoregistrazioni in luoghi pubblici o esposti al pubblico e quelle in luoghi destinati ad attività riservate. Per le prime, non è richiesta l’autorizzazione del giudice, mentre per le seconde è necessario un provvedimento motivato del pubblico ministero o del giudice.

Implicazioni per la Pratica Legale

Questa sentenza conferma la linea giurisprudenziale secondo cui le videoregistrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria in luoghi pubblici possono essere utilizzate come prova senza previo provvedimento autorizzativo del giudice. Gli avvocati devono tenere conto di questa decisione nella gestione delle difese e nella valutazione della legittimità delle prove presentate nei procedimenti penali.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti sulla sentenza e sulla sua applicazione pratica, si consiglia di consultare direttamente il testo integrale della decisione e di seguire gli sviluppi giurisprudenziali in materia di prove atipiche e tutela della riservatezza.