L’estinzione del reato dopo la condanna e, soprattutto, quella della pena e della sua eseguibilità possono rappresentare una micidiale tagliola per il mandato di arresto europeo, che in entrambi i casi finisce per diventare inefficace. Lo sa che bene un cittadino italiano arrestato nel 2019 in Albania, il quale, nonostante dovesse scontare una condanna a oltre quindici anni di reclusione, nel giro di pochi giorni si è ritrovato a lasciare il carcere, avanzando tra l’altro anche una richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione.
Estinzione della pena, cosa stabilisce la legge
Quando una sentenza di condanna diventa irrevocabile, previa verifica dell’eseguibilità della pena, l’ufficio competente – cioè l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale o l’Ufficio della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello – emette l’ordine di esecuzione per la carcerazione ex art 656 c.p.p. con decreto di sospensione per trenta giorni per permettere il deposito di istanze finalizzate alla concessione di misure alternative alla detenzione. Ciò si verifica nel caso di imputati a piede libero condannati a pene inferiori ai quattro anni di reclusione e in assenza di reati ostativi. Negli altri casi l’ordine di esecuzione ha efficacia immediata. In caso di irreperibilità del condannato sul territorio italiano le ricerche possono essere diramate in campo internazionale per arresto a fini estradizionali o può essere emesso un mandato di arresto europeo. L’Ufficio Esecuzioni ha il compito di vigilare costantemente sulla eseguibilità dell’esecuzione dei provvedimenti, potendo sopraggiungere in qualsiasi momento una causa di estinzione del reato dopo la condanna o di estinzione della pena. In questi casi il pm chiede al giudice dell’Esecuzione di accertare la causa estintiva e di emettere la declaratoria.
Arrestato in albania, ma l’eseguibilità della pena era estinta
Quanto fin qui esposto è ciò che prevede la legge, ma non sono inusuali i casi in cui l’Ufficio Esecuzioni perda di vista i termini per l’eseguibilità. Proprio in questa particolare fattispecie va a inserirsi la vicenda che ha visto protagonista, suo malgrado, un cittadino italiano arrestato in Albania il 23 ottobre 2019: sulla sua testa pendeva infatti un mandato di arresto internazionale emesso dall’Italia. Il ricercato era stato infatti arrestato in esecuzione di un ordine per la carcerazione di 15 anni e 5 mesi di reclusione emesso nell’aprile 1998 per più reati unificati dal vincolo della continuazione con sentenza divenuta irrevocabile il 12 gennaio 1998. La pena più grave inflitta in sentenza era di 10 anni e 6 mesi. L’Ufficio Esecuzioni aveva però trascurato il fatto che dal 12 gennaio 2019 tutte le pene inflitte in sentenza (che devono essere valutate singolarmente) erano ormai prescritte ex art. 172 c.p., dal momento che era ormai decorso più del doppio del tempo necessario per la loro estinzione poiché l’esecuzione della condanna non era mai iniziata. Sette giorni dopo il difensore dell’ormai ex ricercato ha così presentato un incidente di esecuzione al fine di ottenere la declaratoria di estinzione della pena e il giudice dell’Esecuzione, già due giorni dopo, emetteva ordinanza di accoglimento della richiesta difensiva, evidenziando che il 3 febbraio 2012 era già stata emessa ordinanza di estinzione delle pene relative alle condanne inflitte per i reati satellite avvinti dal vincolo della continuazione.