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Cassazione Penale: Effetti dell’Inottemperanza all’Ordine Sindacale di Rimozione dei Rifiuti Abbandonati

Il 19 gennaio 2024, la Corte di Cassazione, Sezione III, ha emesso la sentenza n. 9461 che affronta le conseguenze dell’inottemperanza all’ordine sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati. Questo articolo analizza i dettagli della sentenza e le sue implicazioni per i responsabili dell’abbandono dei rifiuti e per i destinatari degli ordini sindacali di rimozione.

Obblighi di Rimozione dei Rifiuti

Responsabilità del Responsabile dell’Abbandono

In materia di smaltimento dei rifiuti, l’obbligo di rimozione sorge innanzitutto in capo al responsabile dell’abbandono, come conseguenza diretta della sua condotta. La legge prevede sanzioni per chiunque non ottemperi all’ordinanza del Sindaco relativa alla rimozione dei rifiuti, come stabilito dall’art. 255, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Obbligati in Solido

L’obbligo di rimozione si estende anche agli obbligati in solido, ossia coloro che condividono la responsabilità con il principale autore dell’abbandono, purché sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa. Questi soggetti sono tenuti a intervenire per rimuovere i rifiuti e, in caso di inottemperanza, sono soggetti alle medesime sanzioni.

Destinatari dell’Ordinanza Sindacale

I destinatari dell’ordinanza sindacale di rimozione sono obbligati a ottemperare all’ordine del Sindaco e, in caso di mancato adempimento, subiscono le conseguenze previste dalla legge. Essi devono impugnare il provvedimento per ottenerne l’annullamento o fornire al giudice penale elementi significativi per la disapplicazione dell’ordinanza.

Il Caso Esaminato dalla Corte di Cassazione

Contesto della Sentenza

La sentenza della Cassazione riguarda un caso in cui il Sindaco di un Comune aveva ordinato al legale rappresentante di una S.r.l. di rimuovere rifiuti pericolosi e non pericolosi presenti presso il capannone della ditta. L’imputato è stato sanzionato con due mesi di arresto ai sensi dell’art. 255, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Difesa dell’Imputato

La difesa dell’imputato ha contestato la mancata considerazione della dichiarazione di fallimento della società, avvenuta prima della notifica dell’ordinanza sindacale, sostenendo l’impossibilità di ottemperare all’ordine poiché i beni della società erano sotto il controllo del curatore fallimentare. La curatela fallimentare, riconoscendosi destinataria dell’ordinanza, aveva impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo.

Decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha chiarito che l’art. 255, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 sanziona penalmente chi non ottempera all’ordinanza del Sindaco. La Corte ha confermato che il legale rappresentante della società, nonostante il fallimento, era responsabile per la rimozione dei rifiuti poiché la società mantiene la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio.

Conclusioni

La sentenza n. 9461 della Corte di Cassazione ribadisce l’importanza del rispetto degli ordini sindacali di rimozione dei rifiuti e chiarisce le responsabilità dei vari soggetti coinvolti. Il fallimento della società non esime dal dovere di rimuovere i rifiuti, trasferendo tale obbligo alla curatela fallimentare quando l’attività generatrice dei rifiuti è stata svolta all’interno della proprietà della società fallita. Gli avvocati che si occupano di diritto ambientale e fallimentare devono tenere conto di queste importanti implicazioni per consigliare adeguatamente i loro clienti.