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Associazione per Delinquere e Traffico di Sostanze Stupefacenti

Definizione dei Reati Associativi

Reati Associativi in Generale

In termini generali, i reati associativi riguardano l’azione penale che coinvolge un’associazione, ossia un gruppo composto da almeno tre persone che si uniscono per creare una struttura stabile. Questa struttura deve avere una personalità giuridica distinta da quella dei singoli partecipanti ed essere idonea a realizzare un programma criminale specifico e predeterminato.

I reati associativi, di cui la figura punita dall’articolo 416 del codice penale italiano rappresenta il caso più emblematico e strutturale, rientrano nella categoria più ampia dei “reati plurisoggettivi” o “reati a concorso necessario”.

Per l’integrazione di questi reati, è essenziale non solo la presenza di più soggetti attivi (almeno tre persone, a seconda dei casi), ma anche l’esistenza di un legame stabile e duraturo volto a realizzare un programma criminale.

Va sottolineato che il reato punisce l’adesione a un’associazione criminale, indipendentemente dall’effettiva consumazione dei reati previsti dal programma criminale.

Associazione per Delinquere ai sensi dell’Articolo 416 C.P.

L’articolo 416 del codice penale italiano punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano un’associazione al fine di commettere più reati, e anche la semplice partecipazione all’associazione costituisce un reato.

L’elemento oggettivo di questo reato richiede la presenza di una struttura organizzativa, anche se minima, composta da persone e risorse, finalizzata a realizzare una serie indeterminata di reati. È essenziale che i singoli membri abbiano consapevolezza di far parte di un sodalizio duraturo e siano disposti a operare per attuare il programma criminale comune.

Il reato di associazione per delinquere si distingue per l’incriminazione separata della creazione dell’associazione rispetto ai reati eventualmente commessi successivamente in conformità con il patto criminale. Tali reati eventuali concorrono con il reato di associazione per delinquere e, se non commessi, lasciano comunque configurato il reato previsto dall’articolo 416 del codice penale italiano.

La ratio di questo reato risiede nel pericolo per l’ordine pubblico derivante dal legame associativo tra più persone che condividono un fine criminale comune. Questo spiega perché il reato di associazione per delinquere non richiede la commissione effettiva dei reati previsti dal piano criminale.

Associazione Mafiosa ai sensi dell’Articolo 416 bis C.P.

L’articolo 416 bis è stato introdotto nel codice penale italiano con la Legge 646/1982 (“Rognoni-La Torre”) per estendere la punibilità a condotte che non rientrano nell’associazione per delinquere di cui all’articolo 416, sia perché legali in sé, sia perché non legate all’intenzione di commettere specifici reati.

L’associazione di tipo mafioso può avere come scopo l’esecuzione di attività lecite, che diventano illegali solo perché compiute dall’associazione stessa.

L’articolo 416 bis si caratterizza per l’ampio obiettivo perseguito, che non è limitato alla commissione generica di più reati, ma include anche attività volte all’infiltrazione di organizzazioni criminali nella politica, nell’amministrazione pubblica e nell’economia.

Il bene giuridico tutelato è l’ordine pubblico, minacciato dalla presenza di organizzazioni criminali, come quelle mafiose, dedite alla commissione di una vasta gamma di reati contro l’ordine democratico e la libertà economica.

L’elemento oggettivo di questo reato coinvolge la partecipazione, la promozione, la direzione e l’organizzazione. Un’associazione può essere considerata mafiosa quando è caratterizzata dal “metodo mafioso” utilizzato per realizzare il programma criminale.

Associazione Finalizzata al Traffico di Stupefacenti ai sensi dell’Articolo 74 DPR 309/90

L’articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, noto come il “Testo Unico sugli Stupefacenti”, prevede e punisce la promozione, la costituzione, la direzione, l’organizzazione, il finanziamento e la partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico illegale di stupefacenti.

Questo reato ha una natura plurioffensiva, poiché mira a proteggere sia la salute delle persone sia l’ordine pubblico.

L’elemento oggettivo coinvolge l’unione di più persone che operano per ottenere profitti dal traffico di droga e il vincolo che lega l’importatore-acquirente, responsabile di rifornire il mercato attraverso una rete di piccoli spacciatori. È essenziale che tutti i soggetti coinvolti abbiano consapevolezza di operare all’interno di un’organizzazione in cui le loro azioni contribuiscono alla realizzazione dell’obiettivo comune di trarre profitto dal commercio di droga.

Per questo reato, non è richiesta una vera e propria organizzazione, ma è sufficiente la convergenza di condotte significativamente integrate in un contesto di stabile e continuativa disponibilità, che costituiscono un punto di riferimento affidabile per il progetto di traffico di stupefacenti.

Ruoli e Elemento Soggettivo

Nell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, sono identificabili ruoli specifici tra i membri: promotore, fondatore, organizzatore, finanziatore e capo. Ognuno di questi ha un ruolo diverso all’interno della struttura dell’associazione.

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, che implica la consapevolezza di partecipare attivamente alla realizzazione del programma criminale in modo stabile e permanente. È necessario che i membri dell’associazione siano consapevoli degli obiettivi dell’associazione stessa e dei mezzi intimidatori utilizzati. Inoltre, devono contribuire attivamente alla vita dell’associazione e al raggiungimento dei suoi scopi.