Parliamo:

Sempre operativi

Rispondiamo 24/24 - 365/365

Scrivi su Whatsapp

+39 338 622 2365

Mandato di arresto europeo: cos’è, iter e procedure del MAE

Mandato di arresto Europeo | Ila

Il Mandato d’arresto europeo è una forma di cooperazione giudiziaria. Si tratta di una richiesta che l’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europeo avanza affinché si proceda all’arresto di una persona in un altro Stato membro e la si consegni ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà. Il meccanismo si basa sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie. Esso è operativo in tutti gli Stati Ue. Il Mae si distingue dall’estradizione in quanto si tratta di una procedura semplificata e depoliticizzata.

Il Mandato d’arresto europeo e l’iter depoliticizzato

Il Mandato d’arresto europeo viene istituito e normato dalla Decisione quadro 2002/584 del Consiglio dell’Unione europea del 13 giugno 2002. La semplificazione dell’ordinaria procedura di estradizione è stata realizzata attraverso una serie di strumenti. In prima battuta il legislatore ha eliminato il filtro politico. La decisione di dare attuazione a un Mae rientra, infatti, in un iter esclusivamente giudiziario, per il quale è competente la Corte d’appello nel cui distretto l’imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall’autorità giudiziaria; nel caso in cui non possa essere determinata in questo modo, sarà competente la Corte d’appello di Roma; in caso di più Mae nei confronti di più persone con residenze, dimore o domicili diversi, la competenza spetterà alla Corte nel cui distretto sia presente il maggior numero di soggetti. Se la persona richiesta è stata arrestata, la competenza sarà in capo alla Corte d’appello del distretto nel quale è avvenuto l’arresto.

Il Mae e i casi in cui la consegna può essere rifiutata

Esistono alcuni motivi per i quali la consegna del soggetto richiesto può essere rifiutata e sono riportati nell’articolo 18 della legge 69/2005. Il rifiuto può avvenire nel caso in cui la sentenza è stata emessa in violazione dei principi di un processo equo, oppure in violazione di irrinunciabili garanzie processuali come la mancata osservanza del principio del ne bis in idem. Lo stesso vale per il caso in cui il Mandato d’arresto europeo riguardi reati che la legge italiana considera commessi in tutto o in parte sul proprio territorio; altre limitazioni riguardano il caso di minori o donne incinte o madri di figli di età inferiore ai tre anni. Va però precisato che, a differenza di quanto avviene con l’estradizione, non sempre è richiesto il requisito della doppia punibilità e in alcuni casi è addirittura prevista la consegna obbligatoria. Questo vale però per alcuni reati particolarmente gravi: associazioni per delinquere, prostituzione, pedopornografia, traffico di droga, armi o riciclaggio. In tutti gli altri casi vale invece sempre il principio della doppia punibilità.

Il Mandato d’arresto europeo e le sue fasi esecutive 

La procedura di consegna si suddivide in tre fasi. Nella prima l’autorità emittente comunica il provvedimento all’autorità di esecuzione. Nella seconda, relativa all’attuazione, l’autorità ricevente può dare esecuzione al mandato, oppure rifiutarsi nelle ipotesi previste dagli articoli 3 e 4 della decisione quadro; nell’ultima fase l’autorità giudiziaria deve decidere in merito alla consegna dell’arrestato, dopo che quest’ultimo in modo irrevocabile abbia deciso se prestare o meno il proprio consenso. Nel caso in cui il ricercato non presti il consenso alla consegna, ha diritto di essere condotto innanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione ed essere interpellato nel rispetto delle norme del diritto interno di tale Stato membro.