L’estradizione è una forma di cooperazione tra Stati che disciplina le modalità mediante le quali uno di essi consegna un soggetto presente sul territorio al richiedente affinché venga sottoposto ad un processo penale o all’esecuzione di una pena comminata.
Le autorità coinvolte sono pertanto due: lo Stato Richiedente e lo Stato destinatario della domanda.
Il presupposto per l’operatività di questo istituto è che il reato commesso dal soggetto costituisca ipotesi delittuosa per entrambi gli stati.
Dal punto di vista del diritto interno abbiamo pertanto due forme di estradizione: attiva quando è l’Italia a chiedere la consegna di un soggetto e passiva quando è il nostro Paese a ricevere la domanda.
Diversi sono i trattati internazionali che regolano questo istituto e, per quanto riguarda l’estradizione tra Italia e Usa, la legge di riferimento è un accordo sulla Mutua Assistenza Giudiziaria tra Europa e Usa siglato nell’anno 2003 in vigore in Italia con la legge di esecuzione 25/2009 oltre ad un trattato bilaterale in vigore tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Italiana sulla Mutua Assistenza in Materia Penale firmato il 9 novembre 1982.
Questi atti normativi bilaterali prevedono che i contraenti, reciprocamente, consegnino i soggetti indicati dal richiedente se il reato commesso è punito da entrambi gli Stati con una pena detentiva superiore ad un anno se si tratta di persona ancora da processare. Se invece il soggetto è richiesto ai fini dell’esecuzione di una pena già comminata l’estradizione viene concessa se il residuo di pena da scontare è pari o superiore ad un periodo di sei mesi. Chiaramente non verrà concessa l’estradizione nel caso in cui il soggetto richiesto sia già stato processato o sanzionato per il reato commesso all’interno dello stato in cui si trova (divieto di ne bis in idem).
La procedura prevede che il richiedente inoltri una domanda corredata da tutta la documentazione atta a giustificare l’istanza tramite le vie diplomatiche, è prevista anche la facoltà di richiedere un arresto provvisorio del soggetto se vi è pericolo che questi si sottragga alla consegna. Lo stato destinatario della richiesta esaminerà la documentazione e chiederà eventuali integrazioni se la riterrà incompleta. Lo Stato richiesto può consegnare temporaneamente allo Stato richiedente una persona nei cui confronti è in corso un’azione penale o che sta scontando una pena, ai fini dell’esercizio dell’azione penale. Se più paesi richiedono l’estradizione della stessa persona per lo stesso reato o per reati diversi, l’autorità di esecuzione dello Stato richiesto decide a quale Stato la persona sarà consegnata. Ugualmente se sono gli Usa a chiedere l’estradizione di un soggetto la cui consegna è richiesta da un altro stato membro in base a un mandato d’arresto europeo per lo stesso reato o per reati diversi, sarà l’autorità competente del paese dell’UE richiesto a decidere a chi effettuare la consegna.
E’ altresì prevista la possibilità di porrei dei limiti all’estradizione da parte dello Stato Italiano se questa viene richiesta ai fini dell’esecuzione di una pena capitale, in questa ipotesi il nostro Stato può subordinare la consegna del condannato alla mancata esecuzione della pena di morte eventualmente sostituita con il carcere a vita.
Spetta al Ministro della Giustizia la facoltà di richiedere o concedere l’estradizione ma solo in esito al parere favorevole della Corte d’Appello competente che svolge un ruolo di controllo giurisdizionale sulla richiesta valutando la sussistenza dei presupposti di legge. Questo vaglio viene compiuto dalla Corte D’Appello del luogo ove il soggetto si trova al momento della richiesta mediante un provvedimento ricorribile per Cassazione.