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Estradizione Italia – Svizzera

Estradizione Italia Svizzera

La Svizzera in data 20 dicembre 1966 ha aderito alla Convenzione europea di estradizione conclusa a Parigi il 13 dicembre 1957 e in data 20 marzo 1967 è entrata in vigore sul territorio nazionale. Sempre nelle medesime date la Svizzera ha aderito alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale conclusa a Strasburgo il 20 aprile 1959.

Questi patti bilaterali prevedono l’obbligo tra le parti contraenti a estradarsi reciprocamente, secondo le regole e le condizioni stabilite, gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente.

Questi obblighi scattano una volta verificata la sussistenza delle condizioni richieste: una tra questa la gravità del reato commesso dal soggetto richiesto. La Convenzione europea d’estradizione prevede l’estradizione, per esempio, se per il reato è comminata una pena detentiva di almeno un anno

Una seconda condizione è rappresentata dalla c.d. doppia punibilità, il reato deve essere tale in entrambi gli stati oggetto della richiesta anche se non rileva il nomen iuris utilizzato per definire la condotta che può essere invece differente.

Un ulteriore principio base applicato è quello di specialità: la persona estradata può essere perseguita, posta in detenzione o estradata in uno Stato terzo esclusivamente per i reati passibili di pena commessi prima della sua consegna e per i quali è stata autorizzata l’estradizione. Ciò al fine di rendere le ipotesi tassative evitando una interpretazione e applicazione estensiva nociva per il reo.

La Svizzera pur accedendo alla Convenzione pone però delle limitazioni in tema di estradizione riservandosi di negare la consegna del soggetto richiesto quando l’atto motivante la domanda è oggetto, in Svizzera, di una procedura penale diretta contro lo stesso prevenuto o una decisione penale già pronunciata. 

La Svizzera inoltre  non accorda l’estradizione per i reati politici  e se la procedura all’estero non rispetta i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Respinge altresì la richiesta di consegna per reati militari e per i delitti di natura fiscale la concede solo in casi particolarmente gravi.

La procedura di estradizione svizzera è la seguente: l’Interpol o l’ufficio del Ministero inseriscono il nominativo del soggetto da ricercare nel Sistema d’informazione di Schengen (SIS) con l’allegazione di tutta la documentazione giustificativa della richiesta. Se il luogo di domicilio del soggetto è noto vengono delegate le Forze dell’Ordine all’arresto e invece è sconosciuto scattano delle ricerche.

Una volta effettuato l’arresto lo Stato richiedente ha a disposizione 18 giorni per presentare la domanda formale d’estradizione all’UFG (Ufficio Federale di Giustizia) prorogabile di quaranta giorni. L’Ufficio notifica all’interessato l’ordine di arresto e viene disposta la sua audizione. L’Ufficio verifica tutta documentazione in atti e la sussistenza delle condizioni richieste e decide sull’estradizione.

Nei 30 giorni successivi alla notifica della decisione d’estradizione, la persona ricercata può interporre ricorso dinanzi al Tribunale penale federale.

Quando la decisione diviene definitiva o non viene impugnata dall’interessato nel termine l’Ufficio ordina l’esecuzione dell’estradizione e il soggetto viene consegnato allo Stato richiedente.