La legge n. 149 del 2016 ha delegato al Governo l’attuazione della Convenzione sull’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione Europea, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione giudiziaria internazionale.
Legge 149/2016: Implicazioni e Obiettivi
La legislazione ha introdotto il Titolo IV bis del Codice di Procedura Penale, stabilendo norme per il trasferimento dei procedimenti penali nell’ambito dell’UE e dalle singole convenzioni internazionali.
Articoli 746 bis, 746 ter e 746 quater: Aspetti Chiave
I tre articoli delineano i requisiti e i procedimenti relativi al trasferimento dei procedimenti penali, sia attivi che passivi, tra l’Italia e altri Stati. Essi garantiscono l’osservanza del principio del ne bis in idem e mirano a evitare la duplicazione dei procedimenti penali.
Principi e Procedure
L’art. 746 bis stabilisce i criteri per il trasferimento dei procedimenti penali, considerando fattori come il luogo dell’azione criminosa e la residenza dell’indagato. L’art. 746 ter disciplina il trasferimento passivo dei procedimenti penali dall’estero all’Italia, mentre l’art. 746 quater affronta il trasferimento attivo, dove l’Italia rinuncia all’esercizio dell’azione penale.
Garanzie e Tutela dei Diritti
Le disposizioni offrono garanzie per gli indagati, come il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano e la conservazione dell’efficacia delle prove raccolte all’estero. Inoltre, stabiliscono le procedure per il computo della custodia cautelare e la conferma delle misure cautelari.
In conclusione, il trasferimento dei procedimenti penali tra Stati rappresenta una parte essenziale della cooperazione giudiziaria internazionale. Le disposizioni delineate negli articoli 746 bis, 746 ter e 746 quater del Codice di Procedura Penale forniscono un quadro chiaro e regolamentato per garantire una giustizia efficace e rispettosa dei diritti fondamentali degli indagati.