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Origini della Legge 547/1993

La l. n. 547/1993 è frutto della necessità per il legislatore italiano di regolamentare e punire l’utilizzo illecito dei sistemi informatici attraverso interventi normativi ad hoc

La legge n. 547 del 1993 rappresenta un punto di svolta nella regolamentazione e nella punizione dei crimini informatici in Italia. Prima di questa legge, il legislatore aveva adottato un approccio frammentario e casistico, introducendo leggi che, a partire dalla fine degli anni Settanta, trattavano l’argomento dei dispositivi elettronici senza fornire una regolamentazione generale e adeguata per una serie di reati specifici.

Precedenti normativi

Prima della legge n. 547/1993, il legislatore aveva emanato normative come la legge n. 191 del 1978, che introduceva l’art. 420 c.p. sull’attentato agli impianti di pubblica utilità, e la legge n. 197 del 1991, che includeva sanzioni per l’uso indebito di carte di credito. Tuttavia, queste norme erano insufficienti per disciplinare in modo esaustivo i crimini informatici.

La Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 1989

Un impulso significativo per la predisposizione della legge n. 547/1993 è venuto dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 1989 sulla criminalità informatica. La raccomandazione includeva una lista minima di reati obbligatoriamente da incriminare, come la frode informatica, il falso in documenti informatici, e il sabotaggio informatico, e una lista facoltativa di reati punibili a discrezione dei legislatori nazionali.

La Commissione Callà e il disegno di legge

Nel 1989, la Raccomandazione del Consiglio d’Europa spinse il legislatore italiano a rivedere le disposizioni penali relative ai crimini informatici. Fu così istituita la Commissione Callà, composta da giuristi ed esperti di informatica, che iniziò un lavoro durato quattro anni. La Commissione elaborò un disegno di legge presentato in Senato il 26 marzo 1993 dal Ministro della Giustizia Giovanni Conso, che fu poi convertito in legge il 23 dicembre 1993, diventando la legge n. 547/1993.

Caratteristiche della legge n. 547/1993

La legge n. 547/1993 era necessaria perché i reati informatici rappresentavano una nuova categoria rispetto ai reati tradizionali. La nozione di “azione” penalmente rilevante nel cyberspace assume caratteristiche peculiari e complesse. Il legislatore decise di attenersi strettamente al testo della Raccomandazione del Consiglio d’Europa, includendo nella legge sia i reati della lista minima, sia alcuni di quelli della lista facoltativa, come l’alterazione dei dati o dei programmi e lo spionaggio informatico.

Aggiornamenti al codice penale

Il legislatore decise di aggiornare il codice penale piuttosto che emanare una nuova legge separata, considerando i crimini informatici come nuove forme di aggressione a beni giuridici già tutelati. Questa scelta fu accolta positivamente da parte della dottrina, anche se alcune opinioni ritenevano che una legge specifica per i crimini informatici sarebbe stata più adeguata.

Settori regolamentati dalla legge n. 547/1993

La legge n. 547/1993 intervenne su settori estremamente eterogenei, raggruppabili in quattro macrocategorie principali:

Frodi informatiche

Le frodi informatiche sono disciplinate dall’art. 640-ter c.p., assimilabile al reato di truffa ma caratterizzato dall’uso di dispositivi informatici. Un esempio emblematico di questo reato è rappresentato dalle truffe online.

Falsificazioni documentali

La falsificazione di documenti informatici è disciplinata dall’art. 491-bis c.p., che equipara la falsificazione di documenti informatici a quella di documenti cartacei.

Lesione dell’integrità dei dati e dei sistemi

La legge aggiunse gli artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies al codice penale, modificando anche disposizioni preesistenti come l’art. 392 c.p. relativo alla “violenza sulle cose” e l’art. 420 c.p. sugli attentati ad impianti di pubblica utilità.

Violazione della riservatezza di comunicazioni informatiche

Il legislatore incriminò la condotta di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico all’art. 615-ter c.p., e ampliò l’ambito di operatività dell’art. 621 c.p. in merito alla rivelazione del contenuto di documenti segreti, includendo anche quelli presenti su dispositivi informatici. Aggiunte ulteriori fattispecie di reato sono contenute negli artt. 617-quater e 617-quinquies c.p. relative all’intercettazione e all’installazione di apparecchiature per intercettare comunicazioni informatiche.

La legge n. 547/1993 rappresenta un punto di svolta nella lotta ai crimini informatici in Italia, fornendo un quadro normativo chiaro e aggiornato. L’adozione di questa legge ha permesso di affrontare in modo più efficace le sfide poste dall’evoluzione tecnologica e dalla crescente diffusione dei sistemi informatici, garantendo una maggiore tutela degli interessi giuridici e dei diritti dei cittadini nel cyberspace.