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Mandato di arresto dalla svizzera, come evitarlo

Mandato D'arrest dalla Svizzera | ILA

Esistono diverse circostanze per le quali il mandato di cattura può diventare inefficace e dunque evitato. È soprattutto l’articolo 18bis lett. C della legge 69 del 2005 a regolare i motivi di rifiuto facoltativi della consegna. La Corte di appello può infatti rifiutare la consegna in tre casi: se, per lo stesso fatto, nei confronti  della  persona  ricercata,  è già in  corso  un procedimento penale in Italia; se il mandato d’arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel  suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; se il Mae è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà  personale,  qualora  la  persona  ricercata  sia  cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano. Esiste però un’ulteriore, importante “eccezione”: la carenza motivazionale ravvisata nel mandato di cattura. In questo caso un episodio destinato a fare scuola arriva dalla Svizzera.

Il mandato di arresto europeo e la carenza di motivazioni

La vicenda oggetto di questo articolo è piuttosto recente e risale al maggio del 2019, quando a un uomo già ristretto nella casa circondariale di Busto Arsizio viene notificato ed eseguito un mandato di arresto europeo: il detenuto veniva infatti accusato dall’autorità giudiziaria svizzera, precisamente dal procuratore pubblico del Cantone di Ticino, di aver commesso tre rapine a mano armata, raid che avrebbe commesso tra il 2017 e il 2018 in Svizzera. Il provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria elvetica è stato in seguito attentamente vagliato dalla difesa del presunto bandito, la quale ha ritenuto che nel provvedimento di arresto non fossero state esplicitamente motivate le ragioni relative alla sussistenza dell’urgenza e del pericolo di fuga, che sono invece richiesti per l’emissione del Mae e per la successiva, relativa estradizione. La situazione di urgenza non sarebbe stata dunque descritta nel provvedimento, tenuto conto che il provvedimento di convalida, pur facendo riferimento alla sussistenza del pericolo di fuga, non ne evidenziasse i motivi.

La cassazione annulla il mandato di arresto europeo

A questo punto la difesa dell’indagato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione: una mossa che alla fine si è rivelata vincente. I giudici della Suprema Corte hanno infatti accolto in pieno le doglianze difensive, annullando il mandato di arresto europeo emesso dalla Svizzera. Nel dettaglio, gli Ermellini della Sesta sezione hanno annullato il provvedimento in quanto non vi erano descritti i motivi di urgenza connessi al pericolo di fuga che avevano portato all’arresto dell’indagato per più rapine a mano armata. Secondo la Cassazione, se ai fini della convalida dell’arresto operato d’urgenza è sufficiente a integrare la condizione richiesta dagli articoli 716 e 715, comma 2, lett. a), Cpp la diffusione della ricerca per l’arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con l’indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale, in applicazione dell’art. 716 Cpp, questa misura è subordinata, tra l’altro, alla condizione dell’urgenza dell’adempimento, la quale, stante il richiamo operato all’art. 715, comma 2, Cpp, può ritenersi integrata solo allorché sussista il rischio di fuga dell’estradando. Il pericolo di fuga deve essere pertanto specificato e motivato dal giudice per poter ritenere legittimo l’arresto.