L’articolo 73 del D.P.R. 309/90 stabilisce una pena detentiva minima di otto anni invece di sei.
La pena minima di otto anni per reati minori nell’ambito delle sostanze stupefacenti è fuori misura. La Corte Costituzionale ha stabilito, con la sentenza n. 40 depositata il 10/08/2019 (relatrice dott.ssa Marta Cartabia), che l’art. 73, comma 1 del Testo Unico sulle sostanze stupefacenti, è illegittimo nella parte in cui prevede una pena minima di otto anni di reclusione invece di sei anni.
In particolare, la Corte ha stabilito che la differenza di quattro anni tra la pena minima prevista per il caso ordinario (otto anni) e la pena massima stabilita per la pena minore (quattro anni) costituisce un’anomalia di pena in contrasto sia con i principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), sia con il principio della funzione riabilitativa della pena (art. 27 della Costituzione).
La dichiarazione di incostituzionalità giunge a seguito della sentenza n. 179/17, con la quale la corte aveva richiesto urgentemente al legislatore di riparare la frattura che separa le sanzioni per fatti di lieve entità e non, previste, rispettivamente, nei commi 5 e 1 dell’art. 73 del d.p.r.309/90; tuttavia, tale invito non è stato ascoltato, per cui la Corte ha ritenuto impossibile un suo intervento per correggere l’irragionevole sproporzione, spesso segnalata dai giudici di merito e di legittimità.
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