L’estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria che prevede, sulla scorta di un accordo tra due Paesi, la consegna di un soggetto da parte dello Stato in cui lo stesso si trovi fisicamente, a un altro Stato (il cosiddetto richiedente), che ha trasmesso la domanda affinché venga sottoposto a giudizio penale (in questo caso si parla di estradizione processuale) o sanzioni penali se già condannato (in questo caso si ha invece l’estradizione esecutiva). Il Codice penale italiano si occupa dell’estradizione all’articolo 13. L’estradizione non è in ogni caso ammessa se il fatto oggetto della domanda di estradizione non è previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera. Può essere però concessa od offerta, anche per reati non previsti nelle convenzioni, purché non siano espressamente vietate. L’estradizione del cittadino può essere comunque consentita soltanto dove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. L’estradizione è soggetta ad alcuni limiti. Il secondo comma dell’articolo 26 Costituzione sancisce che non può esser disposta per reati politici.
Il trattato di estradizione tra Italia e Colombia
Promulgato dai due rami del Parlamento italiano con la legge numero 82 del 17 luglio 2020, il trattato di estradizione tra Italia e Colombia si propone di promuovere un’efficace collaborazione in materia giudiziaria penale tra i due Paesi, che si impegnano a consegnarsi le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell’altro, ai fini dello svolgimento del processo o dell’esecuzione della pena. Il trattato si inserisce nell’ambito degli strumenti finalizzati all’intensificazione ed alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall’Italia con i Paesi extracomunitari con i quali si persegue l’obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto alla criminalità, soprattutto organizzata. Si segnala in particolare, soprattutto nelle relazioni con la Colombia, la questione della lotta al narcotraffico, attività criminale che registra stretti intrecci tra i cartelli della droga colombiani e le organizzazioni mafiose italiane, soprattutto campane e calabresi, con profonde ramificazioni anche in Lombardia.
Cosa prevede il trattato di estradizione Italia-Cina
Per quanto concerne i contenuti, il trattato si compone di 23 articoli. Ai sensi dell’articolo 1 i due Paesi si impegnano a consegnarsi reciprocamente le persone perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell’altro Stato, ai fini rispettivamente dello svolgimento del processo o dell’esecuzione della pena. Le tipologie di reato che possono dare luogo all’estradizione sono individuate dall’articolo 2, il quale stabilisce che l’estradizione può essere concessa se la richiesta si riferisce a reati che siano tali per la legislazione di entrambi i contraenti e devono essere punibili con una pena detentiva di tre anni o più. Se l’estradizione è richiesta al fine di eseguire una sentenza di condanna definitiva, la pena residua nei confronti della persona richiesta deve essere di almeno un anno. Costituisce anche presupposto per l’estradizione qualunque reato previsto da accordi multilaterali o regionali al quale partecipino entrambi gli Stati, in questo caso non rileva la previsione di una pena minima di tre anni.
I paletti fissati dal trattato l’estradizione tra Italia e Colombia
Il trattato prevede alcune fattispecie per le quali l’estradizione può non essere accordata e vengono trattate nell’articolo 3. In particolare la norma prevede il diniego nei casi consolidati nelle discipline pattizie internazionali (quali reati politici, reati militari, motivo di ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, genere, orientamento sessuale, nazionalità, opinioni politiche, sovranità, sicurezza e ordine pubblico dello Stato richiesto), nonché quando sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena). La richiesta di estradizione sarà rifiutata anche quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con una pena che confligge con i principi costituzionali del Paese richiesto.
L’estradizione Italia-Colombia e i rifiuti facoltativi
Quanto ai motivi di rifiuto facoltativi, fissati invece nell’articolo 4, l’estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito. Inoltre, la consegna potrebbe non essere accordata quando ciò possa contrastare con valutazioni di carattere umanitario riferibili alle condizioni di salute della persona oggetto della richiesta. Con l’articolo 5 viene infine disciplinato un particolare motivo di rifiuto facoltativo, riguardante l’estradizione di un cittadino della Parte richiesta. I Paesi si sono riservati il diritto di rifiutare l’estradizione dei propri cittadini, anche quando ricorrerebbero le condizioni per concederla; tuttavia lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese, ovvero – qualora la Parte richiedente abbia messo una sentenza di condanna definitiva della medesima persona – la mera esecuzione della pena nel territorio della Parte richiesta, senza necessità di un nuovo processo.