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In tema di Mandato di Arresto Europeo

Mandato di Arresto Europeo

Il rifiuto della consegna per mancato invio della documentazione sollecitata impedisce una nuova valutazione della richiesta di M.A.E. (Cass. sez. VI, n. 35290).

Per quanto riguarda il mandato d’arresto europeo, il principio del ne bis in idem  si applica in caso di sentenza irrevocabile di rifiuto della consegna, più precisamente per il mancato invio della documentazione integrativa richiesta allo Stato estero. Pertanto, la Corte d’Appello non può modificare la sua precedente decisione, a seguito della successiva ricezione di tale documentazione (a motivazione di ciò, la Corte ha precisato che solo nel caso in cui il rifiuto sia motivato dal grave pericolo di sottoposizione a trattamenti inammissibili, ai sensi dell’art. 18, c.1, lett. h, l.69 del 2005, la sentenza è da considerarsi adottata “allo stato degli atti” ed è quindi suscettibile di una nuova valutazione, qualora venga meno l’impedimento alla consegna).

Da questo punto di vista, la Corte di Cassazione ha chiarito che un’eccezione ai fini dell’esclusione può essere riconosciuta solo nella particolare ipotesi in cui la consegna venga rifiutata se esiste un serio pericolo che la persona ricercata sia sottoposta a trattamenti inumani o degradanti. In questo caso, infatti, la decisione precedente può essere modificata se, entro un tempo ragionevole, si ricevono notizie che permettono di escludere il pericolo in questione. (Corte di Cassazione penale 2019, 2, 762).

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